Il danno da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico da mancata realizzazione di una vacanza programmata, è quel pregiudizio al benessere psichico materiale che il turista soffre per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo, essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche.
Le aspettative del turista in molte occasioni vengono frustrate a causa di carenze o imprecisioni informative dovute al livello della qualità dell’alloggio, dei trasporti e dei servizi che non corrispondono allo standard promesso con l’acquisto del pacchetto turistico “tutto compreso“.
E’ bene dunque fare chiarezza su tali aspetti della normativa che disciplina i c.d contratti di viaggio (limitando l’analisi ai c.d. pacchetti turistici, crociere/vacanze tutto compreso, vale a dire quelli che ricomprendono almeno due tra i seguenti elementi: trasporto, alloggio, servizi in corso di viaggio).
Il Codice del Turismo, con l’art. 47 co. 1 D.lgs. n. 79/2011 prevede la possibilità di accordare al turista un risarcimento del danno da vacanza rovinata a causa dell’inadempimento dell’organizzatore, prevedendo “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta“.
Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata dal consumatore (opuscolo informativo) ed in base alla quale ha effettuato la scelta (artt. 36-38 Cod. Tur.). Dunque, a titolo meramente esemplificativo: la sistemazione presso una data struttura alberghiera con determinate caratteristiche, il volo di andata e ritorno con una determinata compagnia ed un piano voli predeterminato, guida turistica e/o autoveicoli o natanti per le escursioni in loco e così via.
In linea generale, laddove uno dei servizi che contrattualmente il tour operator si era impegnato a prestare manca in tutto o in parte, se viene eseguito con modalità diverse rispetto a quanto previsto nell’offerta e/o nel contratto, l’organizzatore è tenuto a risponderne. In ogni caso, infatti, il tour operator è responsabile dei terzi prestatori dei servizi compresi nel programma di viaggio (art. 43 Cod. Tur.).
Il medesimo principio vale nel caso in cui, in conseguenza dell’inadempimento, si verificano danni alla persona, come nel caso non infrequente di sinistro stradale durante uno spostamento in loco previsto nel programma di viaggio (art. 44 Cod. Tur). In tal modo il consumatore turista è agevolato per avere un unico referente contrattuale, l’organizzatore che ha predisposto il pacchetto di viaggio da lui acquistato (direttamente o tramite un’agenzia di viaggi, che svolge il ruolo dell’intermediario nella vendita).
Il mancato godimento della vacanza si configura, dunque, come un danno strettamente legato all’inesatta ovvero alla mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico, che legittima il turista a richiedere il risarcimento.
Innanzitutto la Corte si è pronunciata in maniera positiva su una questione centrale: nell’ipotesi di inadempimento o inesatta esecuzione del contratto rientrante nella disciplina che regola i “pacchetti turistici“, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata – inteso quale pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, e quindi, quando non vengano in rilievo lesioni all’integrità psicofisica tutelate dall’art. 32 Cost. – è risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. (“il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”).
Sono, infatti, due le voci di danno da prendere in considerazione: il pregiudizio economico (gli esborsi ulteriori sostenuti dal viaggiatore) ed il danno morale dovuto alla delusione ed allo stress subiti a causa del disservizio.
La Corte ha ricordato che il fondamento è proprio nella c.d. vacanza rovinata (Cass. 4 marzo 2010, n. 5189) e che, la stessa Corte di Cassazione, con sentenza 20 marzo 2012, n. 4372, ha cassato una decisione che lo aveva negato, affermando che la risarcibilità di tale danno “è prevista dalla legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea“.
Ma con questa sentenza la Cassazione ha fatto un ulteriore passo in avanti, ritenendo sufficiente la prova fornita dai turisti circa l’inadempimento dell’operatore turistico e, in conseguenza di ciò, ha accolto anche la richiesta di risarcimento del danno morale (oltre a quello patrimoniale).