Licenziato alla Vigilia di Natale. Sembra uno dei tragicomici film del Rag. Ugo Fantozzi ma è invece quanto è accaduto nella vita reale ad un liquidatore dell’Assimoco Assicurazioni di Bari. Dopo 10 anni di dipendenza presso la stessa azienda a Cosenza, sua città natale , il lavoratore è stato prima trasferito a Bari e poi ha subito un demansionamento, al quale ovviamente ha reagito intentando una vertenza legale contro l’azienda. Risultato? Dopo 2 mesi e per di più il 24 dicembre gli viene comminato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Nel nostro ordinamento esistono 3 tipologie di licenziamento: disciplinari (nel quale rientra la giusta causa), discriminatori ed economici. Tra questi rientra il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che, a differenza di quello soggettivo dove “c’è un comportamento o un inadempimento degli obblighi contrattuali meno gravi rispetto alla giusta causa” , avviene “nell’evenienza di riorganizzazione del lavoro, di crisi aziendale, di soppressione di quella mansione, per ragioni attinenti l’attività produttiva”. Il fatto è che il licenziamento in questione appare, a detta della Fisac-CGIL di Cosenza dove l’ex dipendente è iscritto (per motivi di privacy lo manteniamo in anonimato), pretestuoso e infondato, visto che presso la stessa sede di lavoro solo poco tempo prima era stata assunta (con le stesse mansioni) una nuova risorsa. Nel caso in questione la motivazione economica di esubero prevista dalla Riforma Fornero mal si concilia col fatto che si riferisce ad un dipendente soltanto su una forza lavoro complessiva di 350 unità.
Indubbiamente è lecito porsi una domanda e cioè se quanto accaduto non sia stato favorito dal nuovo clima instauratosi a seguito della recente approvazione del Jobs Act da parte del Governo Renzi. Non pochi esperti hanno sostenuto che grazie alle nuove norme adesso licenziare conviene. Le novità sui licenziamenti individuali infatti si applicano anche ai licenziamenti collettivi,relativamente ai dipendenti assunti con contratto a tutele crescenti. Cosa significa? Significa che le tutele per i neoassunti aumenteranno con il passare del tempo. Tuttavia se il neolavoratore verrà licenziato godrà di un indennizzo solo di natura economica, che crescerà in base all’anzianità di servizio. In pratica, si esclude la possibilità del reintegro del lavoratore (eccezion fatta per il licenziamento discriminatorio e di insussistenza del fatto disciplinare).
Studi Uil hanno dimostrato, mediante il Servizio politiche territoriali, che un’azienda guadagnerebbe circa mille euro per un lavoratore con reddito medio (22-25 mila euro annui) licenziato dopo un anno, tra 12 e 14 mila euro se messo alla porta dopo tre anni e sugli 8-9 mila euro se silurato dopo 5 anni (quando non potrà più godere dello sgravio contributivo triennale). Il costo del lavoro si riduce ma a quale patto? Che dietro l’apparente eliminazione di forme di precarietà come il ricorso eccessivo dei contratti a termine e l’intenzione di favorire l’occupazione dei più giovani si nasconde una pericolosa tentazione, quella del licenziamento facile e del calpestare un sacrosanto principio come quello del favor prestatoris che prevede di tutelare la parte più debole del rapporto di lavoro, ossia il lavoratore.