Il Consiglio Europeo ha adottato un regolamento che modifica il codice frontiere Schengen al fine di rafforzare le verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne.
La modifica obbliga gli Stati membri ad effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti per tutte le persone, inclusi i beneficiari del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell’UE (per esempio cittadini dell’Unione e loro familiari che non sono cittadini dell’Unione) quando attraversano le frontiere esterne. La banche dati utilizzate per le verifiche comprendono il sistema d’informazione Schengen (SIS) e la banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD). Le verifiche consentiranno inoltre agli Stati membri di accertare che tali persone non rappresentino una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica. Tale obbligo si applica a tutte le frontiere esterne (frontiere aeree, marittime e terrestri), sia all’ingresso che all’uscita.
Tuttavia, qualora la consultazione sistematica delle banche dati rischi di avere un impatto sproporzionato sui flussi di traffico alle frontiere marittime o terrestri, gli Stati membri possono limitarsi a eseguire verifiche mirate nelle banche dati, purché ciò non comporti rischi connessi con la sicurezza interna, l’ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri, oppure una minaccia per la salute pubblica.
Per quanto riguarda le frontiere aeree, gli Stati membri possono effettuare verifiche mirate nelle banche dati soltanto per un periodo transitorio di 6 mesi a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. Tale periodo può essere prorogato fino a un massimo di 18 mesi in casi eccezionali e specifici, qualora vi siano difficoltà infrastrutturali che richiedono un periodo di tempo più lungo per realizzare i necessari adeguamenti.