La circolare n° 102 del 19 settembre 2022 dell’INPS ha tolto tutti i dubbi dietro al “bonus mamme lavoratrici”. Diventa, quindi, molto più chiaro cosa sia questo bonus del Governo Draghi ed esonero riservato alle sole madri lavoratrici.
Bonus mamme lavoratrici, cos’è?
La domanda sorge spontanea: cos’è questo bonus per le mamme lavoratrici? Questo aiuto, inserito nella legge di bilancio 2022, è un esonero al versamento dei contributi previdenziali a carico delle mamme lavoratrici, introdotto in via sperimentale. Un bonus che ha sollevato molti dubbi sui requisiti, l’erogazione e come farne richiesta. Per una spiegazione più dettagliata possiamo leggere l’articolo 1 comma 137 delle Legge di Bilancio 2022:
“In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”
Chi può richiederlo?
Rispondiamo, ora, alla seconda domanda. Possono accedere al bonus tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, inclusi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. Possiamo, quindi, capire come al beneficio non possano accedere le lavoratrici dipendenti della pubblica Amministrazione. Condizione molto importante al fine del riconoscimento del bonus è quella che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità. L’esonero contributivo, infine, spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum.
Come richiedere il bonus?
Terza ed ultima domanda riguarda al come si può richiedere questo beneficio. Sono i datori di lavoro a dover richiedere il bonus per conto della lavoratrice interessata. Come? Semplicemente i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS, attraverso quella che è la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” (alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”), un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che ha assunto il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”.