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Decreto salva casa, ok della Camera a fiducia: le misure

Con 180 voti favorevoli, 99 contrari e 3 astensioni la Camera dei deputati ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto salva casa

(Adnkronos) – Con 180 voti favorevoli, 99 contrari e 3 astensioni la Camera dei deputati ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto salva casa (disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica). “Ottima notizia per milioni di italiani!”, è il commento del vicepremier e ministro Matteo Salvini alla notizia dell’approvazione della fiducia. Domani Salvini è intenzionato ad andare in Aula per il passaggio finale. Il Salva Casa, rileva il Mit, è un provvedimento importante, che secondo Salvini taglierà la burocrazia semplificando la vita ai cittadini.  

Per quanto riguarda i micro appartamenti sarà possibile rilasciare il certificato di agibilità. La superficie minima per una persona scende da 28 a 20 mq, e per due persone da 38 a 28 mq. Anche le altezze minime interne sono ridotte da 2,70 a 2,40 metri. I locali devono essere in edifici migliorati o ristrutturati per garantire condizioni igienico-sanitarie idonee. Restano in vigore le deroghe per corridoi, disimpegni, bagni, ripostigli e comuni montani sopra i 1.000 metri.  Introdotta una disciplina uniforme per i cambi di destinazione d’uso, senza distinzione se con opere o senza.

Decreto salva casa: i dettagli tecnici

Per il mutamento senza opere sarà richiesta la Scia, mentre per quello con opere sarà necessario essere in possesso del titolo per l’esecuzione. Per le unità al primo piano o seminterrate, il cambio è regolato dalla legislazione regionale che permette ai comuni di individuare le zone consentite. Si introducono novità per le tolleranze negli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Per unità immobiliari sotto i 60 metri quadrati, sono tollerati scostamenti fino al 6%. In zone sismiche, il tecnico deve riferirsi alle norme tecniche vigenti al momento dell’intervento, ma l’amministrazione può prescrivere interventi per rispettare le norme attuali.

Inoltre, vengono eliminati gli adempimenti del tecnico per la salvaguardia dei diritti dei terzi, riducendo così i suoi compiti. Il decreto prevede che, per determinare lo stato legittimo, si faccia riferimento all’ultimo titolo abilitativo rilasciato, fermo restando che spetta all’amministrazione competente verificare la legittimità dei titoli pregressi. L’emendamento chiarisce che le difformità sulle parti comuni non influenzano lo stato legittimo delle singole unità immobiliari e viceversa. Questo mira ad accelerare l’ottenimento di titoli abilitativi per interventi su parti comuni e private degli edifici condominiali, limitando le verifiche alle parti effettivamente interessate dai lavori. 

Il ruolo dei Comuni

Il Salva casa include nuove categorie di interventi in edilizia libera, come la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cosiddette ‘Vepa’) in tutti i porticati, rientranti o meno all’interno dell’edificio, e l’installazione di strutture di protezione dal sole e dalle intemperie, tipo tende a pergola con telo retrattile o elementi regolabili, comprese le cosiddette tende bioclimatiche.  L’articolo 31 del Tue richiede al dirigente comunale di ordinare la rimozione o demolizione di interventi edilizi abusivi, indicando che l’area verrà acquisita gratuitamente dal Comune se l’abuso non viene sanato entro 90 giorni.

L’emendamento permette al Comune di prorogare questo termine fino a un massimo di 240 giorni, considerando esigenze di salute, necessità assolute o gravi situazioni socio-economiche. Sul fronte dell’utilizzo dei proventi delle sanzioni, parte delle risorse destinate ai Comuni saranno specificatamente destinate alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, finalizzate anche all’incremento dell’offerta abitativa. Approvato anche un emendamento per il recupero dei sottotetti che, nei limiti e secondo le procedure previste da ciascuna regione, consente di derogare anche ai limiti di distanza tra gli edifici.  Le leggi regionali trattano in modo diverso le ‘parziali difformità’ edilizie.

Le ‘Variazioni essenziali’

Ora si estende il regime semplificato del decreto legge anche alle ‘variazioni essenziali’ per uniformare le regole. La procedura semplificata si applica anche agli immobili con vincoli storici, artistici e ambientali, purché le difformità siano lievi. Infine, si limita il tipo di interventi prescrivibili dagli sportelli unici per rilasciare il titolo in sanatoria con l’obiettivo di rendere più semplice e uniforme la sanatoria degli interventi edilizi. Si introduce una nuova norma per regolarizzare interventi edilizi eseguiti in parziale difformità rispetto al titolo prima dell’introduzione del permesso di costruire. Prevede una procedura specifica per varianti in corso d’opera su titoli rilasciati prima del 1977, permettendo finalmente la loro regolarizzazione.

Inoltre, le parziali difformità non necessitano di regolarizzazione se non è stato emesso un ordine di demolizione e se è stata rilasciata la certificazione di abitabilità o agibilità. Per quanto riguarda le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, si agevola l’ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per tutti gli immobili ricostruiti che sono stati colpiti dall’evento catastrofico. Così il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori varrà a tutti gli effetti come certificato di abitabilità o di agibilità. Infine, si prevede una sanatoria anche per gli interventi soggetti a vincoli che, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei beni culturali del 2006, pur essendo stati autorizzati dal Comune, non avevano il preventivo accertamento della compatibilità paesaggistica. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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