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Accesso transfrontaliero alle prove elettroniche: la posizione del Consiglio

L’UE sta adottando misure per migliorare l’accesso transfrontaliero alle e-evidence creando un quadro giuridico che consenta di indirizzare gli ordini giudiziari direttamente ai fornitori di servizi con sede in un altro stato membro.

Il Consiglio ha concordato oggi la sua posizione su una proposta di regolamento sugli ordini europei di produzione e conservazione di e-evidence in materia penaleOra è pronto per avviare negoziati con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo prima della fine della legislatura.

Le prove elettroniche stanno diventando un elemento vitale nei procedimenti penali: oggigiorno i criminali utilizzano una tecnologia di comunicazione all’avanguardia che non si ferma alle frontiere: queste nuove regole sostituiranno i metodi ingombranti esistenti con strumenti rapidi ed efficienti per raccogliere e scambiare prove elettroniche attraverso frontiere: ciò contribuirà a proteggere i nostri cittadini e lo farà senza compromettere i loro diritti e le loro libertà” ha affermato Josef Moser, ministro della giustizia dell’Austria.

Accesso transfrontaliero alle prove elettroniche: le nuove regole
Il regolamento cerca di introdurre un meccanismo alternativo agli strumenti esistenti di cooperazione internazionale e assistenza giudiziaria reciproca. 
Affronta in modo specifico i problemi derivanti dalla natura volatile dell’e-evidence e dall’aspetto “perdita di posizione” stabilendo nuove procedure per un accesso transfrontaliero rapido, efficiente ed efficace.

Le caratteristiche principali delle nuove regole sono:

  • la creazione di ordini europei di produzione e conservazione che possono essere emessi per ottenere o conservare e-evidence indipendentemente dall’ubicazione dei dati;
  • gli ordini possono coprire qualsiasi categoria di dati – abbonato, accesso, transazionale e contenuto – con una soglia per questi ultimi due che può essere richiesta solo per reati punibili nel paese emittente con una pena massima di almeno 3 anni, o per cyber specifico / reati legati al terrorismo;
  • i dati richiesti non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati ottenuti, ad eccezione di: prevenire una minaccia grave e immediata per la sicurezza pubblica dello Stato emittente o dei suoi interessi essenziali, o per procedimenti per i quali un ordine di produzione avrebbe potuto essere rilasciato;
  • Un termine obbligatorio di 10 giorni per l’esecuzione di un ordine di produzione. In caso di casi di emergenza validamente stabiliti , il termine può essere ridotto a 6 ore . Inoltre, nel caso in cui l’Ordine riguardi dati di accesso e di sottoscrizione, può essere, a determinate condizioni, inviato senza previa convalida dall’autorità giudiziaria competente. In questo caso, la convalida ex post dovrà essere cercata il prima possibile e entro 48 ore.
  • I fornitori di servizi possono essere sanzionati se non rispettano un Ordine. Possono essere imposte sanzioni pecuniarie fino al 2% del fatturato totale mondiale a livello mondiale dell’anno finanziario precedente.
  • la creazione di un sistema di notifica per i dati dei contenuti nei casi in cui l’autorità emittente ritiene che la persona i cui dati sono ricercati non risieda nel proprio territorio. Questa notifica ha lo scopo di informare lo stato di esecuzione e dargli l’opportunità di segnalare se i dati richiesti sono: protetti da immunità e privilegi; o soggetto a regole sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relativa alla libertà di espressione / stampa; o la sua divulgazione può avere un impatto sugli interessi fondamentali dello stato. L’autorità emittente terrà conto di tali circostanze e non emetterà né adatterà l’Ordine. La notifica non ha effetto sospensivo.

Accesso transfrontaliero alle prove elettroniche: i prossimi step
Il Consiglio è ora pronto ad avviare negoziati di trilogo con il Parlamento non appena quest’ultimo avrà concordato la sua posizione.

Nel frattempo, il Consiglio continua a lavorare sulla direttiva relativa alle norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali allo scopo di raccogliere prove in procedimenti penali al fine di raggiungere un accordo il più presto possibile sotto la presidenza rumena.

Il regolamento sugli ordini europei di produzione e conservazione di e-evidence in materia penale fa parte di un pacchetto presentato dalla Commissione nell’aprile 2018 che comprende anche una direttiva che stabilisce norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini della raccolta di prove in ambito penale procedimento. Il lavoro su questa direttiva è ancora in corso in seno al Consiglio.

Paolo Rogno

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Paolo Rogno

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