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Fisco, anticipo al 30 settembre per dichiarazioni redditi e Irap

Una bozza del decreto legislativo fiscale prevede un anticipo di due mesi del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap. Dal 30 novembre si anticiperà al 30 settembre

(Adnkronos) – Anticipo di due mesi, al 30 settembre e non più al 30 novembre, del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap. Lo prevede una bozza del decreto legislativo fiscale sugli adempimenti in esame oggi in Cdm. Anticipo al 30 settembre anche per i soggetti Ires con l’obiettivo di “anticipare il controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, l’erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti”. Un’altra norma della bozza prevede inoltre l’anticipo dei tempi per la precompilazione delle dichiarazioni: dal 2025 le dichiarazioni Irpef e Irap potranno essere presentate a partire dal primo aprile, “fermo restando il termine del 30 aprile per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata”, si legge nella relazione illustrativa del dlgs.  

Dichiarazione dei redditi e Irap: cosa dice la bozza del decreto

Secondo la bozza del dlgs fiscale sono “progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni”. Vengono inoltre “progressivamente ridotte, le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi”. In arrivo il sistema semplificato per la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta. In base alla bozza i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte effettueranno “i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate”.

Il pagamento delle ritenute e delle trattenute sarà effettuato con modello F24 “esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate”. Ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d’imposta autorizza l’Agenzia delle entrate all’addebito sul proprio Iban, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con l’Agenzia. Confermata la semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati sulle spese sanitarie. I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, “a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto” del Mef.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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