La Presidenza tedesca del Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo con il gruppo negoziale del Parlamento europeo sul regolamento relativo al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori sfollati (FEG). Il Fondo è destinato a fornire assistenza ai lavoratori sfollati in caso di grandi eventi di ristrutturazione, in particolare a seguito di sfide legate alla globalizzazione, quali cambiamenti nei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, importanti cambiamenti nelle relazioni commerciali dell’UE o la composizione del mercato interno, crisi finanziarie o economiche, la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio o come conseguenza della digitalizzazione o dell’automazione.
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, simbolo di solidarietà
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è sempre stato un simbolo di solidarietà. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno fatto in modo che ciò continui ben oltre il 2020. Il nostro accordo consente al Fondo di fornire aiuto a un maggior numero di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Assicura inoltre che, in tempi di radicale trasformazione digitale e riduzione delle emissioni di carbonio, i lavoratori sfollati siano dotati di sostegno per facilitarne la reinserimento nel mondo del lavoro.Hubertus Heil, Ministro federale del lavoro e degli affari sociali
L’accordo prevede i seguenti elementi principali:
- una soglia inferiore di 200 lavoratori licenziati entro un determinato periodo di riferimento affinché un caso sia
- ulteriori motivi di licenziamento ammissibili al finanziamento, come i cambiamenti nella composizione del mercato interno, l’automazione o la digitalizzazione
- allineamento del tasso di cofinanziamento con il tasso di cofinanziamento FSE+ per un dato Stato membro, ma non inferiore al 60%
I beneficiari ammissibili ai sensi dell’accordo sono i lavoratori sfollati e i lavoratori autonomi la cui attività è cessata. Il sostegno finanziario del FEG può essere fornito per misure che fanno parte di un pacchetto coordinato di servizi, come la formazione e la riqualificazione su misura, l’assistenza alla ricerca di lavoro o l’aiuto al lavoro autonomo. L’obiettivo è facilitare la reinserimento dei beneficiari interessati e, in particolare, dei più svantaggiati tra i lavoratori sfollati, nel lavoro o nel lavoro autonomo.
Gli investimenti per il lavoro autonomo, l’avvio di un’impresa propria o per l’assunzione di dipendenti non possono superare i 22 000 EUR per beneficiario.
L’accordo prevede che il sostegno ai beneficiari mirati integri le misure degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle che ricevono altri aiuti finanziari forniti dal bilancio dell’Unione.
L’accordo prevede inoltre l’allineamento della durata del FEG al periodo del QFP dal 2021 al 2027.
Sfondo e passaggi successivi
Il FEG è stato inizialmente istituito per il periodo 2007-2013 per sostenere i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro a causa dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione. Per il periodo 2014-2020, il campo di applicazione del Fondo è stato ampliato per includere gli spostamenti di posti di lavoro derivanti dalla continuazione o da una nuova crisi finanziaria ed economica globale. Nel maggio 2018 la Commissione ha pubblicato la sua proposta sulla continuazione del FEG oltre il 2020. Nel marzo 2019 il Consiglio ha adottato la sua posizione (approccio generale parziale) in vista dei negoziati con il Parlamento europeo.