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TEMPI DURI PER I COMUNI

Il Comune risponde sempre delle lesioni subite al cittadino scivolato sulla pavimentazione stradale disconnessa. L'ente deve risarcire i danni secondo e la Cassazione esclude definitivamente il caso fortuito.

Piove sul bagnato, mai detto fu appropriato. Per i comuni le cui casse sono sempre dissestate e le strade ancora peggio e piene di buche e insidie varie dovute alla mancata manutenzione, ora arriva una bella sentenza con tanto di pronunciazione della Suprema Corte che trancia il circolo vizioso fra ente che non aggiusta le strade per mancanze di denaro e utenti che, acciaccati, fanno causa e beccano il dovuto risarcimento.

Un’altra significativa sentenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità degli enti proprietari o custodi delle strade è stata depositata ieri 23 ottobre.

Con una recentissima sentenza il Comune è ritenuto comunque responsabile della caduta del cittadino scivolato sulla pavimentazione disconnessa non appositamentge segnalata.

I giudici hanno, infatti, accolto le doglianze di un giovane, all’epoca dei fatti minore, che aveva deciso di ricorrere avverso una sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva dato ragione ad un Comune.

Il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni da sinistro stradale, perché scivolava su un cubetto instabile della pavimentazione stradale non visibile né tanto meno segnalato che gli causava lesioni personali alla caviglia. Il punto sui cui il giovane insisteva era che la decisione dei giudici di secondo grado aveva applicato al suo caso, una giurisprudenza ormai consolidata in materia, «basata sull’insidia e il trabocchetto».

Per gli ermellini, la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica,per tutti i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato».La presunzione, in queste circostanze, resta superata dalla prova del caso fortuito, «e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo».

Redazione CinqueColonne

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