Ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori e ognuno, convinto della propria verità, ha voluto aggiungere un pezzetto d’inutilità condita di niente a questa storia che nulla ha da invidiare a quelle di kafkiana memoria. Di seguito il dispositivo integrale del giudice sportivo, già spesso distintosi per la fantasiosità con cui svolge la propria funzione. Il friuliano Tosel è noto, non solo agli sportivi, per la spiccata simpatia verso i partenopei.
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Questo il dispositivo completo: I collaboratori della Procura federale, nella rituale relazione concernente la gara in oggetto, hanno evidenziato i seguenti fatti di rilevanza disciplinare: un’ora circa prima dell’inizio della gara, un migliaio di sostenitori del Napoli, in parte sprovvisti di biglietto di ingresso alla stadio, avevano forzato un cancello di pre-filtraggio ed un tornello. Le Forze dell’Ordine erano riuscite a respingere i facinorosi all’esterno dell’impianto sportivo, con conseguenze lesive di varie entità ai danni di quattro agenti; all’inizio della gara, sostenitori del Napoli, collocati in gran numero nella Curva Nord, avevano oltraggiato con bordate di fischi l’esecuzione dell’inno nazionale e ad essi si erano uniti sostenitori di entrambe le squadre, che occupavano altri settori; verso le ore 20.45, alcuni stewards avevano riferito ai collaboratori della Procura federale che i sostenitori del Napoli “intendevano invadere il campo qualora il capitano della loro squadra non si fosse recato sotto la curva per parlare con i capi degli ultras. Il Vice Procuratore Ricciardi contattava il dott. Failla (responsabile O.P.) in quanto gli stewards addetti al settore erano allarmati dalle richieste dei tifosi napoletani. Dopo i colloqui intercorsi tra il dott. Failla e i dirigenti del Napoli, il capitano veniva scortato sotto la Curva Nord, ove rassicurava i tifosi, comunicando loro che l’incidente occorso ai tifosi rimasti feriti circa tre ore prima della gara non aveva alcun collegamento con ragioni di tifoserie e/o di Polizia”. In tale frangente, il capitano Hamsik trovava come interlocutore un individuo, postosi a cavalcioni della vetrata delimitante la Curva Nord, indossante una maglia di color nero che, nella parte anteriore, esibiva la dicitura “Speziale libero”, spregevolmente allusiva all’uccisione di un Servitore dello Stato. Alla conclusione del “colloquio”, con 45 minuti di ritardo, la gara poteva iniziare; nelle circostanze sub 3, i sostenitori del Napoli, all’approssimarsi del capitano della loro squadra insieme a numerosi fotografi ed altri accompagnatori, avevano effettuato contro costoro un nutrito lancio di petardi e di bengala, con conseguenze lesive per un Vigile del fuoco; al 26° del primo tempo, sostenitori della Fiorentina (circa il 50% degli oltre 8.700 occupanti la Curva Sud) avevano intonato il coro “Vesuvio lavali con il fuoco”, perfettamente percepito nelle varie posizioni occupate nel recinto di giuoco dai collaboratori della Procura federale; al termine della gara, circa 200 sostenitori del Napoli, scavalcando le recinzioni, erano entrati nel recinto di giuoco, si erano appropriati di palloni, tute ed altri accessori presenti sulle panchine, si erano avvicinati alla Curva Sud, occupata dai tifosi della Fiorentina, rivolgendo loro gesti provocatori, ed erano rimasti sul terreno di giuoco per circa dieci minuti, costringendo le due squadre e gli Ufficiali di gara a rientrare negli spogliatoi, invece di procedere immediatamente alla cerimonia di premiazione; durante il deflusso degli spettatori dallo stadio, uno steward era stato colpito alla testa, con conseguenze lesive, da una bottiglietta scagliata da un tifoso della Fiorentina osserva: entrambe le Società, a titolo di responsabilità oggettiva, devono necessariamente rispondere degli illeciti comportamenti dei propri sostenitori. 186/616 La Soc. Napoli deve essere sanzionata ex art. 14 n. 2 CGS per le condotte violente, dettagliatamente descritte sub 1 e 4 della premessa, di particolare gravità per il numero dei responsabili e, soprattutto, per le conseguenze lesive in danno di appartenenti delle Forze dell’Ordine e dei VV.FF. Parimenti, nelle circostanze descritte sub 3) della premessa, deve essere sanzionata per l’atteggiamento gravemente intimidatorio assunto dai propri sostenitori, che avevano minacciato “l’invasione” del terreno di giuoco qualora il capitano della loro squadra non avesse fornito ai “capi degli ultras” delucidazioni in merito al ferimento di tre tifosi partenopei, avvenuto fuori dallo stadio alcune ore prima dell’inizio della gara. Una minaccia grave e “credibile”, di cui vennero evitate le possibili conseguenze per la sicurezza pubblica attuando “il dialogo” richiesto dagli “ultras”. La Soc. Napoli deve altresì essere sanzionata per “l’invasione” del terreno di giuoco al termine della gara (sub 6), non certo “festosa” per le appropriazione e le provocazioni che l’hanno caratterizzata. L’entità della consequenziale sanzione, quantificata nel dispositivo, riflette necessariamente la pluralità e la particolare gravità degli addebiti, con valutazione attenuativa ex art 14 n. 5, in relazione all’art. 13 n. 1 lettere a) e b) per la concreta cooperazione fornita dai dirigenti societari alle Forze dell’Ordine. Per quanto attiene alle condotte addebitabili ai sostenitori della Fiorentina, è di tutta evidenza che il coro indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria (sub 3 della premessa) costituisce un “comportamento discriminatorio per origine territoriale”, sanzionabile ex art 11 nn. 1 e 3 CGS per la sua “dimensione” e “percezione reale”, puntualizzata dai collaboratori della Procura federale. Trattandosi di “prima violazione” in materia di comportamenti discriminatori, appare equo quantificare la consequenziale sanzione nel minimo edittale di cui al cit. art 11 n. 3, ed all’art. 18, comma 1, lettera e), in riferimento al settore denominato “Curva Fiesole” dello stadio fiorentino, ove notoriamente, senza la necessità di ulteriori riscontri, prendono posto in occasione delle gare casalinghe i tifosi “ultras” della Società viola, disponendo nel contempo la sospensione dell’esecuzione della sanzione nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 16 n. 2 bis CGS. La società viola deve altresì rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 14 nn. 1 e 2 CGS, dell’atto di violenza compiuto da un suo sostenitore in danno di un steward (sub 7) ed appare equo quantificare la consequenziale sanzione nella misura indicata nel dispositivo, con la valutazione attenuativa ex art. 14 n. 5, in relazione all’art. 13 n. 1 lettera a) e b), per la concreta cooperazione offerta alle forze dell’Ordine onde prevenire fatti violenti o discriminatori. Entrambe le Società infine, devono essere sanzionate ex art. 12 n. 3 CGS, nella misura quantificata nel dispositivo, per l’esecrabile oltraggio recato all’inno nazionale (sub 2). P.Q.M delibera di infliggere alla Soc. Napoli la sanzione dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse, l’ammenda di € 20.000,00 ex art. 14 n. 2 CGS e l’ammenda di € 40.000, 00 ex art. 12 n. 3 CGS; delibera di infliggere alla Soc. Fiorentina la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Fiesole” privo di spettatori, disponendo la sospensione dell’esecuzione nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, nonché l’ammenda di € 20.000,00 ex art. 14 n. 2 CGS e di € 30.000,00 ex art. 12 n. 3 CGS.
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Leggendo non si può fare a meno di giungere alla considerazione che esso è una sorta di testamento del diritto (sportivo e non solo). Non solo c’è un‘interpretazione della realtà che definire personale è solo un complimento ma la travisazione preconcetta dei fatti riducendoli a proprio uso e consumo è un chiaro esempio di cosa ogni giudice dovrebbe essere scevro. Lasciamo alla vostra lettura diretta la possibilità di farvi un’idea precisa ma ciò che ci preme sottolineare è un’unica cosa: sarebbe bene che pezzi dello stesso Stato si coordinassero un pochino prima di esporsi a brutte figure. Poco prima che uscisse la sentenza sportiva il Ministro Angelino Alfano, si quello stesso Alfano che s’incatenava davanti al tribunale di Milano per chiedere la ‘liberazione’ del condannato Berlusconi; s’affannava a raccontare in Parlamento che nessuna trattativa era stata condotta sabato con alcun tifoso. Questa sentenza lo smentisce in pieno mostrando, suo malgrado, tutte le pecche (per non essere offensivi) dell’ordine pubblico a Roma e attestando appieno che trattativa ci fu con la scorta della forza pubblica. Ora, delle due l’una o ci credono dei dementi incapaci di leggere vocali e consonanti messe in fila o questa realtà a geometria variabile è fatta ad uso e consumo di istituzioni che ricorrono a qualsiasi artifizio pur di evitare di individuare le responsabilità vere. L’avevamo imparato con Piazza Fontana, Piazza dell Loggia, Italicus, stazione di Bologna, G7 di Napoli e Genova e ora ne riceviamo la conferma anche in questioni estremamente più marginali eppure trattate con la stesso spregio della verità e del rispetto dei cittadini. La verità incontestabile dei fatti visti e vissuti è che un ragazzo è in fin di vita in ospedale, in stato di arresto (!?); il presunto feritore che si crogiolava in un ambiente neofascista, inneggiante a simboli nazisti, solo indagato e il “mostro” Gennaro De Tommaso sottoposto a Daspo. I giudici napoletano indagano su connivenze fra tifo e camorra; quelli romani non sentono il bisogno di farlo circa i rapporti consolidati fra tifo ed ambienti diciamo di estrema destra. Tirate voi le somme.