L’UE sta adottando ulteriori misure per proteggere i lavoratori dall’esposizione agli agenti cancerogeni. Il Consiglio Europeo ha adottato la sua posizione (orientamento generale) su una proposta che aggiornerà le attuali norme sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (direttiva 2004/37 / CE). L’obiettivo della proposta, presentato dalla Commissione nell’aprile di quest’anno, è ridurre i livelli di esposizione di 5 agenti chimici cancerogeni – cadmio, berillio, acido arsenico, formaldeide e 4,4′-metilene-bis (2-cloroanilina ) (MOCA).
“Le stime dimostrano che questa proposta, una volta adottata, migliorerebbe a lungo termine le condizioni di lavoro per oltre 1 000 000 lavoratori nell’UE e dovrebbe prevenire più di 22 000 casi di problemi di salute legati al lavoro. È un ottimo esempio di come l’UE sta prendendo provvedimenti concreti per proteggere i suoi cittadini” ha dichiarato Beate Hartinger-Klein, Ministro federale del lavoro, degli affari sociali, della salute e della protezione dei consumatori in Austria.
Maggiore protezione per i lavoratori: la proposta
La proposta, compresi gli emendamenti proposti dal Consiglio, fissa i seguenti nuovi limiti che sono in linea con i nuovi dati scientifici e tecnici e le pratiche basate sull’evidenza per misurare i livelli di esposizione sul luogo di lavoro:
- cadmio – 0,001 mg / m 3 . Questo valore si applica dopo un periodo transitorio di 7 anni durante il quale si applica il valore limite 0,004 mg / m 3 ;
- berillio – 0,0002 mg / m 3 . Questo valore si applica dopo un periodo transitorio di 5 anni durante il quale dovrebbe essere applicato il valore limite 0,0006 mg / m 3 ;
- acido arsenico – 0,01 mg / m 3 . Questo valore si applicherà al settore della fusione del rame dopo un periodo di transizione di 2 anni;
- formaldeide – 0,37 mg / m 3 per l’esposizione a 8 ore e 0,74 mg / m 3 per un’esposizione a breve termine. Questi valori limite si applicheranno dopo un periodo transitorio di 3 anni;
- MOCA – 0,01 mg / m 3 con notazione cutanea per indicare la possibile captazione dermica.
Per quanto riguarda il cadmio, la Commissione valuta entro cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva la possibilità di un’ulteriore modifica della direttiva 2004/37 / CE che aggiungerebbe la combinazione di un limite di esposizione professionale per via aerea con un valore limite biologico . La proposta consente inoltre agli Stati membri di introdurre a livello nazionale valori limite vincolanti più rigorosi e non impedisce loro di applicare misure aggiuntive, come un valore limite biologico.
Prossimi passi
L’accordo raggiunto dal Consiglio Europeo fungerà da base per i negoziati con il Parlamento europeo.