Nulli verbali sulle "strisce blu" se il Comune indica indiscriminatamente tutto il territorio comunale «zona a particolare rilevanza urbanistica» senza distinguere le varie zone e non riservando adeguate aree di libera sosta. L'annullamento del verbale da parte del Giudice segue l'accertamento incidentale dell'illegittimità della delibera
In tempi di magra i comuni le inventano tutte pur di “far cassa” ed al fine di rimpinguare i propri bilanci, molti hanno scelto la via delle multe a go go e delle aree di sosta a pagamento in ogni dove, dal centro sino all’estrema periferia utilizzando l’escamotage di estendere il concetto di «zona a particolare rilevanza urbanistica» su tutto il proprio territorio che ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada consentirebbe di realizzare “strisce blu” senza dover preoccuparsi di dedicare apposite aree di sosta libera.
Il Giudice di Pace di Como ha letteralmente “batostato” queste prassi sino ad arrivare a ritenere illegittima la delibera dell’ente locale che dichiara tutta la città «zona a particolare rilevanza urbanistica» senza distinguere fra centro e periferia e non riserva aree adeguate destinate a parcheggio libero nelle vicinanze delle strisce blu. La conseguenza di tale principio è che la multa elevata per la violazione delle regole sulla sosta tariffata è nulla perché il provvedimento in questione della Giunta risulta in contrasto con l’articolo 7, comma 8, Cds.
Nella fattispecie, il magistrato onorario ha accolto il ricorso di un cittadino con condanna alle spese per il Comune “reo” di aver “piazzato” strisce blu in tutto il proprio territorio perché «il traffico veicolare ha raggiunto livelli di congestione gravi sempre crescenti sia nel centro che nei quartieri periferici».Il giudice onorario ha tuttavia rilevato che la delibera della Giunta è viziata da eccesso di potere e difetto di motivazione: l’ente, in tal senso, non spiega perché una zona periferica della città dovrebbe ritenersi equiparabile al centro storico rispetto alla pressione sui parcheggi.
In buona sostanza l’amministrazione comunale non può imporre aree di sosta a pagamento ovunque senza indicare in modo dettagliato le caratteristiche del traffico automobilistico zona per zona e predisporre aree di sosta gratuita contigue a quelle a tariffa. La conseguenza di questa “illegittimità” a monte è che il verbale risulta nullo quando non esiste un’area di parcheggio libera nelle vicinanze di quella a pagamento dove è stata sanzionata l’auto del trasgressore.
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