Gli articoli della Costituzione 35 e 36 e i loro commi, relativi al diritto del lavoro Il primo comma dell'art. 35 afferma che “la Repubblica
Il primo comma dell‘art. 35 afferma che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”. Non fa distinzione sul tipo di lavoro e la sua forma contrattuale.
Il secondo comma afferma che la Repubblica “cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”. Il riferimento è alla propensione al cambiamento. A saper svolgere mansioni diversificate, in quanto più il lavoratore è formato e più si garantisce a mobilità all’interno del mercato e dell’impresa.
Il terzo comma afferma che la Repubblica “Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”.
Il quarto comma afferma che la Repubblica “riconosce la libertà di emigrazione, […], e tutela il lavoro italiano all’estero.”.
L’art. 36 è una norma cruciale, in quanto riconosce il diritto alla giusta retribuzione. Secondo il primo comma “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.” Esprime due principi cardine, che riguardano il dare una concretezza alla giusta retribuzione. Quanto bisogna guadagnare per fare in modo che il salario sia equo e giusto?
Il salario deve rispettare i principi di proporzionalità e sufficienza.
Il salario deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro. Più si lavora e più si deve guadagnare, aspetto quantitativo. Più il lavoro è elevato e sofisticato e più si deve essere remunerati, aspetto qualitativo.
Il salario deve essere sufficiente, si deve guadagnare in modo tale da garantire a sé e alla famiglia un’esistenza dignitosa.
I principi costituzionali in materia di retribuzione sono proporzionalità e sufficienza.
Il secondo comma afferma che la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. La legge stabilisce la quantità di lavoro giornaliero.
Il terzo comma sancisce il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali.
Se un datore di lavoro chiede di rinunciare alle ferie, anche a livello contrattuale, quanto sottoscritto è invalido, perché le ferie sono irrinunciabili.
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