Culture

Gli art. 35 e 36 della Cost. e il diritto del lavoro

Gli articoli della Costituzione 35 e 36 e i loro commi, relativi al diritto del lavoro Il primo comma dell'art. 35 afferma che “la Repubblica

L’Articolo 35 della Costituzione e i suoi commi

Il primo comma dell‘art. 35 afferma che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”. Non fa distinzione sul tipo di lavoro e la sua forma contrattuale.

Il secondo comma afferma che la Repubblica “cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”. Il riferimento è alla propensione al cambiamento. A saper svolgere mansioni diversificate, in quanto più il lavoratore è formato e più si garantisce a mobilità all’interno del mercato e dell’impresa.

Il terzo comma afferma che la Repubblica “Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”.

Il quarto comma afferma che la Repubblica “riconosce la libertà di emigrazione, […], e tutela il lavoro italiano all’estero.”.

L’Articolo 36 della Costituzione. Il diritto alla retribuzione

L’art. 36 è una norma cruciale, in quanto riconosce il diritto alla giusta retribuzione. Secondo il primo commaIl lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.” Esprime due principi cardine, che riguardano il dare una concretezza alla giusta retribuzione. Quanto bisogna guadagnare per fare in modo che il salario sia equo e giusto?

Il salario deve rispettare i principi di proporzionalità e sufficienza.

Il salario deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro. Più si lavora e più si deve guadagnare, aspetto quantitativo. Più il lavoro è elevato e sofisticato e più si deve essere remunerati, aspetto qualitativo.

Il salario deve essere sufficiente, si deve guadagnare in modo tale da garantire a sé e alla famiglia un’esistenza dignitosa.

I principi costituzionali in materia di retribuzione sono proporzionalità e sufficienza.

L’Articolo 36 della Costituzione, secondo e terzo comma

Il secondo comma afferma che la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. La legge stabilisce la quantità di lavoro giornaliero.

Il terzo comma sancisce il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali.

Se un datore di lavoro chiede di rinunciare alle ferie, anche a livello contrattuale, quanto sottoscritto è invalido, perché le ferie sono irrinunciabili.

Daria Lapenta

Ho lavorato per Ossigeno per l'Informazione, osservatorio sui giornalisti minacciati promosso dall'Odg e FNSI. Poi per Nextquotidiano.it, occupandomi di cronaca e inchieste. Studio Relazioni economiche internazionali a La Sapienza di Roma. Dal 2011 curatore del portale di informazione LaMeteora.info. Mi interesso di attualità e sottoculture.

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Daria Lapenta

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